Faq Stasis

Dopo due mesi dal momento in cui si riceve il permesso in questione è possibile cominciare un lavoro
Dopo le decisioni dei Tribunali di Firenze , Bologna e Genova, anche i Tribunali di Lecce e di Prato riconoscono il diritto dei titolari di permesso di soggiorno per richiesta asilo ad iscriversi all’anagrafe della popolazione residente.
La persona già in possesso di un titolo al soggiorno in corso di validità è libera di lasciare il territorio dello Stato italiano, (fatti salvi ovviamente eventuali provvedimenti restrittivi della libertà personale adottati dall'Autorità giudiziaria in un procedimento penale) e di circolare liberamente per motivi di turismo nell'area dei Paesi che hanno aderito alla Convenzione applicativa dell'accordo di Schengen, fino ad un massimo di tre mesi, dichiarandosi all'autorità locale di pubblica sicurezza, in base alle modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dalle singole normative nazionali.
Per “stranieri regolarmente soggiornanti” si intendono – ai sensi dell’art.5 del Testo Unico sull'Immigrazione - Titolo II Decreto legislativo, testo coordinato, 25/07/1998 n° 286, G.U. 18/08/1998 (TUI) - “gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi”.
In Italia, dal 1° luglio è in vigore l'obbligo di tracciabilità delle retribuzioni, come previsto dalla legge n.205/2017, art.1, commi da 910 a 914. I datori di lavoro o committenti hanno l’obbligo di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla legge stessa. Da tale data quindi è vietato il pagamento in contanti della retribuzione e di ogni suo anticipo.  L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con note prot. n. 4538 del 22 maggio 2018, prot. n. 5828 del 4 luglio 2018 e prot. n. 7369 del 10 settembre 2018 ha fornito una serie di indicazioni esplicative ed applicative della norma.  Di seguito i link INL parere n.4538 del 22.05.2018.pdf     INL nota n.5828 del 04.07.2018.pdf    INL nota n.7369 del 10-9-2018.pdf
Si ora è possibile. In data 7 giugno 2019 Poste Italiane ha diramato la comunicazione interna n. 129 avente ad oggetto l’apertura di conto corrente di base ai soggetti richiedenti protezione internazionale con il solo permesso di soggiorno. l permesso di soggiorno provvisorio sarà pertanto considerato valido documento di riconoscimento del cliente che intenda aprire un conto corrente limitatamente a richieste di apertura del conto di base, senza l’obbligo di esibire, congiuntamente al permesso, il proprio passaporto quale documento di riconoscimento.
L’erogazione dell’indennità avviene mediante bonifico bancario/postale. Il Tirocinante, in fase di predisposizione del progetto, dovrà indicare l’IBAN, collegato alla carta o al conto corrente bancario/postale intestato/cointestato al Tirocinante, attraverso il quale riceverà l’accreditamento delle indennità mensili.
Dal punto di vista fiscale, l’indennità corrisposta al Tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50, comma 1, lettera c, D.P.R. n. 917/1986 TUIR). La partecipazione al tirocinio non comporta la perdita dello stato di disoccupazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015.
Il Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 prevede che il componente del nucleo familiare richiedente il beneficio deve essere in possesso, congiuntamente, dei seguenti due requisiti: - essere in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell'Unione europea oppure, in alternativa, essere familiare di un cittadino italiano o dell’Unione Europea e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; - residenza in Italia per almeno dieci anni, al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.
La legge n. 431 del 9 dicembre 1998 ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione, destinato alla concessione di contributi a sostegno totale o parziale, del pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico. Ulteriori notizie sono reperibili on line al SUS (Sportello Unico Servizi) della Regione Autonoma della Sardegna. Di seguito il link https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/437#collapse200
La competenza a pronunciare la separazione tra coniugi stranieri (residenti in Italia al momento del giudizio) di un matrimonio celebrato all’estero spetta al giudice italiano. (Sezione Sesta del Tribunale di Monza con la sentenza n. 3001 depositata l’11 dicembre 2018). E’ competente, cioè, in materia di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio, per le coppie internazionali, l’autorità giurisdizionale ove si trova l’ultima residenza abituale dei coniugi (se uno di essi vi risiede ancora)
Il matrimonio è un istituto di diritto privato e può essere contratto solo da persone appartenenti a sesso diverso. L’unione civile, è quell’istituto di diritto pubblico dell’ordinamento italiano, che da riconoscimento giuridico alle coppie formate da persone dello stesso sesso e finalizzato a stabilirne diritti e doveri. In Italia è regolato dalla Legge 20 maggio 2016 N. 76 (Legge Cirinnà).
Bulgaria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia.
Ai sensi della legge 20 Maggio 2016 n. 76 (Legge Cirinnà) sono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, matrimonio o unione civile. I conviventi di fatto possono essere persone dello stesso sesso o di sesso diverso.
Si, attraverso una dichiarazione all’anagrafe del comune di residenza. I due conviventi si dovranno recare all’Ufficio anagrafe e dichiarare di costituire una coppia di fatto e di coabitare nella stessa casa. La dichiarazione potrà essere sottoscritta innanzi all’ufficiale d’anagrafe oppure inviata a mezzo fax oper via telematica. In questo modo è possibile ottenere il certificato di stato di famiglia.
No, ma, in tal caso, pur costituendo comunque una coppia i conviventi di fatto, non godono dei diritti propri delle convivenze di fatto formalmente registrate.
Tra i diritti riconosciuti vi sono: il diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali in caso di malattia; la possibilità di nominare il partner quale proprio rappresentante; il diritto di continuare a vivere nella casa di residenza successivamente al decesso del convivente proprietario dell’immobile.
Si tratta di un provvedimento mediante il quale il Governo Italiano fissa ogni anno le quote di ingresso dei cittadini stranieri non comunitari che possono fare ingresso nel territorio italiano per motivi di lavoro subordinato, autonomo e stagionale. Non possono fare domanda i migranti che si trovano già nel nostro territorio senza permesso di soggiorno.
Il cittadino della Ue ed i suoi familiari di cittadinanza comunitaria hanno diritto di soggiornare in Italia per un periodo non superiore ai 3 mesi, senza alcuna condizione o formalità. I familiari che possiedono la cittadinanza al di fuori dell’UE devono essere in possesso del passaporto ed in regola con le modalità di ingresso (es. visto d’ingresso).
L’ingresso è consentito:
  • Al coniuge
  • Ai figli, propri o del coniuge,di età inferiore a 21 anni o a carico
  • agli ascendenti in linea retta, a proprio carico o del coniuge (genitori, nonni, bisnonni);
  • al partner con cui il cittadino comunitario abbia una relazione stabile, certificata dallo stato di appartenenza del cittadino;
  • ad ogni altro familiare che nel paese di provenienza sia convivente o a carico del cittadino UE o che necessiti di essere assistito da quest'ultimo per gravi motivi di salute.
Il ricongiungimento si può chiedere per:
  • il coniuge non legalmente separato e maggiorenne;
  • i figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio;
  • i figli maggiorenni a carico, qualora non possano provvedere, in maniera permanente, alle proprie esigenze di vita a causa di invalidità totale;
  • i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza oppure i genitori con almeno 65 anni, se gli altri figli non siano in grado di mantenerli per documentati e gravi motivi di salute.
Per il ricongiungimento con i genitori di età superiore ai 65 anni, è necessario stipulare un'assicurazione sanitaria privata o provvedere alla loro iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).