Residenza e iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo

La residenza, secondo la definizione del codice civile, è il «luogo in cui la persona ha la dimora abituale» (art. 43, comma 2, cc). Ora se il cittadino italiano dovrà dimostrare unicamente la stabile permanenza in un luogo e la volontà di rimanervi, il cittadino straniero dovrà dimostrare anche di essere regolarmente soggiornante in Italia.

Il dl n. 113/2018, c.d. “decreto sicurezza” ha statuito che il permesso di soggiorno per richiesta asilo non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica.

Ciò implica che il cittadino straniero richiedente asilo dovrà dimostrare con altri documenti di essere regolarmente soggiornante in Italia.

A tale riguardo, già diversi Tribunali italiani hanno riconosciuto che la regolarità del soggiorno può essere comprovata dall’avvio del procedimento volto al riconoscimento della fondatezza della pretesa di protezione e quindi dalla compilazione del cd. “modello C3”, e/o dalla identificazione effettuata dalla Questura nell’occasione. L’uno o entrambi i documenti certificano la regolarità del soggiorno in Italia, assolvendo perfettamente alle condizioni previste dalla legge per l’iscrizione anagrafica.

E’ opportuno precisare che, anche in assenza di iscrizione anagrafica, devono comunque essere garantiti tutti i servizi erogati sul territorio, sulla base del domicilio dichiarato al momento della formalizzazione della domanda di riconoscimento di protezione internazionale, quali ad esempio, quelli afferenti all’istruzione (scuola, nidi d’infanzia), formazione anche professionale, tirocini formativi, misure di welfare locale, iscrizione ai Centri per l’impiego, apertura di conti correnti presso banche o Poste Italiane.

Anche l’accesso al Servizio Sanitario Nazionale dovrà essere garantito anche ai richiedenti asilo, pur in difetto di residenza anagrafica, ma sulla base del solo domicilio eletto in sede di presentazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

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