Visto d’ingresso

Tutti i cittadini stranieri provenienti da uno dei Paesi che non applicano integralmente l’Acquis di Schengen (cioè Italia, Austria, Belgio, Rep. Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria)  per fare legalmente ingresso in Italia (e negli altri Paesi dell’Unione Europea) devono munirsi del visto d’ingresso.

Il visto può essere rilasciato unicamente dall’ambasciata italiana o dalle sedi consolari italiane del  paese di origine, dove:

  • In cittadino straniero deve presentare la domanda per iscritto, su apposito modulo in unica copia, compilata in ogni sua parte, firmata e con allegata una fototessera. La competenza al rilascio dei visti emessi dalla Repubblica Italiana spetta al Ministero degli Affari Esteri per mezzo della sua rete di Uffici diplomatico-consolari abilitati, che sono responsabili dell’accertamento del possesso e della valutazione dei requisiti necessari per l’ottenimento del visto stesso, che verrà rilasciato dalla Rappresentanza italiana territorialmente competente per il tuo luogo di residenza;
  • Occorre rivolgersi alla rappresentanza diplomatico-consolare del tuo Paese d’origine (Clicca qui per trovare l’ambasciata o il consolato di riferimento http://vistoperitalia.esteri.it/home/it), per comunicare i motivi del  soggiorno.
  •  Occorre assolutamente documentare il motivo del soggiorno;
  •  Occorre disporre di mezzi sia per mantenersi durante il soggiorno sia per rientrare nel paese di origine ( ad esempio: titoli di proprietà di beni immobiliari del richiedente, se posseduti, estratti conto bancari, carte di credito, traveller’s cheque e buste paga, se disponibili, attestazione d’impiego per i lavoratori dipendenti, attestazione d’impiego per i lavoratori autonomi).
  • Occorre infine dimostrare di disporre di un idoneo alloggio dove soggiornare.

Visti di breve durata (fino a 90 giorni):

  • VSU “Visto Schengen Uniforme”, valido per entrare e circolare liberamente nel territorio di tutti i Paesi che applicano integralmente l’Acquis di Schengen.
  •  VTL “Visto a Territorialità Limitata” (tipo C), valido soltanto per il territorio dello Stato di rilascio o eccezionalmente per il territorio di più Stati membri, ma non per tutti ;
  • VTA “Visto di Transito Aeroportuale”, valido esclusivamente per il transito nelle zone internazionali di transito di uno o più aeroporti degli Stati membri.

Visti di lunga durata (da 91 a 365 giorni):

  • Visto per motivi di studio/formazione, consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, ma a tempo determinato, allo straniero che intenda seguire corsi universitari, tirocini formativi, attività culturali e di ricerca avanzata.
  • Visto per ricongiungimento familiare è rilasciato alle categorie di familiari:
    1. coniuge non legalmente separato;
    2. figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l’altro genitore, qualora sia esistente, abbia dato il suo consenso. Si considerano minori i figli di età inferiore ai 18 anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
    3. genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese d’origine o provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute;
    4. figli maggiorenni a carico, che in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale, non possano mantenersi.
  • Visto per motivi di lavoro, determinato o indeterminato, consente l’ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, se il cittadino straniero è chiamato in Italia a prestare un’attività lavorativa a carattere subordinato.
  • Visto per motivi di lavoro autonomo, che consente l’ingresso a coloro che intendano esercitare un’attività professionale o lavorativa a carattere non subordinato.

Permesso di soggiorno:

Il cittadino non comunitario, una volta entrato in Italia per soggiornarvi per più di 90 giorni, è tenuto, nel termine di 8 giorni dal suo ingresso, a richiedere il permesso di soggiorno, per la stessa motivazione indicata nel visto.

Per richiedere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno è necessario presentare la domanda presso l’Ufficio Immigrazione della Questura della città in cui ci si trova, dove verrà consegnata una copia della richiesta con la data della richiesta e l’indicazione del giorno in cui si può effettuare il ritiro del permesso.

La ricevuta della domanda è, fino alla consegna del permesso di soggiorno, il documento che attesta la regolarità della permanenza in Italia dello straniero.

E’ possibile anche rivolgersi agli Uffici Postali dove verrà consegnato il kit giallo gratuito da compilare seguendo attentamente le istruzioni allegate al suo interno.

Oltre alla domanda compilata, si dovrà presentare la seguente documentazione:

  • Passaporto (in corso di validità), ai fini dell’identificazione;
  • Ricevuta del bollettino postale relativo al pagamento dell’importo di 27,50 euro previsto per la stampa del permesso di soggiorno elettronico;
  • Fotocopia in formato A4 del documento di riconoscimento;
  • Fotocopia in formato A4 di tutta l’ulteriore documentazione richiesta nelle istruzioni.

Il kit deve essere consegnato in busta aperta presso gli uffici postali. Dopo la consegna della documentazione prevista, verrà rilasciata una lettera contenente la data, l’orario ed il luogo stabiliti per l’appuntamento in Questura.

I costi per il rilascio del permesso di soggiorno sono:

  • euro 16,00 di marca da bollo;
  • euro 30 all’operatore dell’ufficio postale al momento della spedizione della raccomandata;
  • euro 30,46 per il costo del permesso elettronico se si richiede un permesso di soggiorno per più di 90 giorni;
  • Versamento di un contributo, pari a :
  1. a) Euro 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
  2. b) Euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
  3. c) Euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per  i  dirigenti  e  i  lavoratori specializzati;

Il suddetto contributo non deve essere versato nei seguenti casi:

  • Stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni;
  • Figli minori che fanno ingresso per ricongiungimento familiare;
  • Stranieri che fanno ingresso in Italia per cure mediche e loro accompagnatori;
  • Richiesta di asilo.

La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d’ingresso. Chi è già in Italia e ha il permesso di soggiorno in scadenza deve chiedere il rinnovo al Questore della provincia in cui dimora almeno 60 giorni prima della scadenza. Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi.

Ottenuto il permesso di soggiorno, il cittadino straniero in possesso di un passaporto nazionale (o di altro valido documento di viaggio) è abilitato a entrare e uscire dallo Spazio Schengen e a circolarvi liberamente per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre, con l’obbligo di dichiarare la propria presenza all’Autorità di Pubblica Sicurezza entro tre giorni lavorativi dal suo ingresso.

Richiedenti asilo e rifugiati:

Con il termine Rifugiato (come definito dalla Convenzione di Ginevra del 1951) si intende chi è fuggito o è stato espulso dal suo paese originario a causa di discriminazioni politiche, religiose, razziali, di nazionalità, o perché appartenente ad una categoria sociale di persone perseguitate, e trova ospitalità in un Paese straniero che riconosce legalmente il suo status, in seguito alla richiesta di protezione internazionale.

 In Italia, l’art. 10, comma 3 della Costituzione, prevede cheLo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.

Pertanto, la richiesta di protezione internazionale può essere fatta da chiunque abbia subito o abbia il timore di subire violenze, persecuzioni, minacce e, in generale, violazioni dei propri diritti fondamentali nel proprio Paese di origine per motivi di appartenenza etnica, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale (in base, ad esempio a sesso, genere, orientamento sessuale, famiglia, cultura, educazione, professione), opinione politica, ovvero se il Paese d’origine è coinvolto in un conflitto armato internazionale o in un conflitto armato interno e/o se in caso di rientro nel Paese vi è il rischio di essere condannato/a, ucciso/a o torturato/a o di subire un trattamento inumano o degradante cioè sono violate la libertà e la dignità della persona.

Prima di ottenere lo status di Rifugiato, nella fase di inoltro e valutazione della richiesta si parla di Richiedente Asilo.

La richiesta di protezione internazionale può essere presentata in qualsiasi momento anche se si è fatto ingresso in Italia in modo irregolare e non si hanno documenti.

La richiesta può essere fatta presso gli Uffici di Polizia di Frontiera, al momento dell’ingresso ovvero presso gli Uffici immigrazione delle Questure competenti per territorio.

La domanda va formalizzata con il modello C3 (http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/Modello_C3.pdf ) (secondo la legge il C3 andrebbe fatto entro una settimana dal giorno in cui ti presenti in Questura in realtà i tempi di attesa sono molto più lunghi, anche 3-4 mesi);

A questo punto, si otterrà il permesso di soggiorno temporaneo come Richiedente Asilo (che dura 6 mesi e che dà la possibilità di lavorare già dopo 60 giorni);

Alla valutazione delle domande di ammissione procede la Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato, competente per territorio, la quale, previa audizione dell’interessato, potrà:

  • Riconoscere lo status di rifugiato (permesso di soggiorno valido 5 anni, rinnovabile senza verifica delle condizioni).
  • Riconoscere lo status di protezione sussidiaria, nell’ipotesi in cui, in caso di rientro nel Paese d’origine, sussista realmente la possibilità di subire un danno grave, cioè condanna a morte, torture, trattamento inumano o degradante, minaccia grave alla vita in situazioni di conflitto interno o internazionale (permesso di soggiorno valido 5 anni, rinnovabile previa verifica delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio).
  • Rigettare la domanda, con invito la lasciare il territorio del Paese.

Il tempo d’attesa prima di incontrare la commissione è indefinito, di solito va dai 6 ai 12 mesi e dipende dalla commissione e da quanti richiedenti asilo sono in attesa di convocazione. In caso di rigetto, è possibile fare ricorso al Tribunale competente per territorio entro 30 giorni.

Dal momento in cui si ottiene un permesso per richiesta di protezione internazionale si è tenuti a permanere nel territorio italiano fino a quando non viene esaminata la richiesta.

In attesa che la Commissione Territoriale decida sulla richiesta, il richiedente asilo può:

  • Essere accolto in un centro per richiedenti asilo;
  • Avere un mediatore socio-culturale per chiedere informazioni sulla tua situazione;
  • Contattare l’UNHCR e le varie ONG;
  • Ricevere il codice fiscale con il quale iscriversi al Sistema Sanitario Nazionale per avere accesso alle cure;
  • Poter studiare;
  • Aver accesso ai servizi Inps;
  • Avere diritto al titolo di viaggio (documento equivalente al passaporto);
  • Poter lavorare (come autonomo o dipendente) o aver accesso al pubblico impiego.

Non può beneficiare dello status di rifugiato lo straniero che: 

  • Ha commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità;
  • Ha commesso un crimine grave di qualsiasi tipo al di fuori del paese di accoglienza e prima di essere ammesso in qualità di rifugiato;
  • Si è reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite;
  • E’ considerato un pericolo per la sicurezza e l’ordine dello Stato.

 Lo status di rifugiato è mantenuto fino a quando l’interessato non si trovi in uno dei sei casi di cessazione dello status previsti dall’art.1 sezione C, paragrafi da 1 a 6 della Convenzione di Ginevra:

  • Qualora abbia usufruito nuovamente e volontariamente della protezione del paese di cui ha la cittadinanza;
  • Qualora, avendo perduto la cittadinanza, la riacquisisca volontariamente;
  • Qualora abbia acquisito una nuova cittadinanza e goda della protezione del paese di cui ha acquisito la cittadinanza;
  • Qualora sia tornato volontariamente a stabilirsi nel paese che aveva lasciato o fuori del quale viveva per timore di essere perseguitato;
  • Qualora, essendo venute meno le circostanze in seguito alle quali era stato riconosciuto come rifugiato, non può continuare a rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza;
  • Qualora, essendo venute meno le circostanze in seguito alle quali aveva ottenuto il riconoscimento della qualifica di rifugiato, sia in grado di tornare nel Paese in cui aveva la residenza abituale.

Modifiche apportate dal decreto sicurezza:

Occorre precisare che la legge 132/2018 ha eliminato la c.d. “protezione umanitaria” introducendo il permesso di soggiorno per alcuni “casi speciali”:

1) Il permesso per “protezione speciale”, della durata di 1 anno (rinnovabile finché dura il pericolo, che consente il lavoro, ma che non è convertibile in permesso di soggiorno per lavoro) rilasciato su richiesta della Commissione territoriale per la protezione internazionale allorché non riconosca allo straniero lo status di rifugiato o dallo status di protezione sussidiaria, ma ritenga impossibile il suo allontanamento per il rischio di subire persecuzioni o torture;

2) il permesso “per calamità”, della durata di 6 mesi (rinnovabile, che consente l’accesso al lavoro, ma non è convertibile in altro permesso di soggiorno), rilasciato e rinnovato allo straniero che non possa rientrare nel Paese di appartenenza in condizioni di sicurezza a causa di una “situazione di contingente eccezionale calamità;

3) il permesso “per cure mediche” (della durata di 1 anno, rinnovabile, che sembra non consentire l’accesso al lavoro, ma non è convertibile in altro permesso di soggiorno) rilasciato allo straniero che documenti di versare in “condizioni di salute di eccezionale gravità” che impediscano il rimpatrio senza ledere la sua salute;

4) il permesso “per atti di particolare valore civile”, rilasciabile su indicazione del Ministro dell’Interno;

5) permessi di soggiorno “per casi speciali”, rilasciati in altre ipotesi in cui finora era rilasciato un permesso per motivi umanitari: a) protezione sociale (con permesso di durata di 6 mesi, rinnovabile finché perdurano le esigenze giudiziarie) delle vittime di delitti oggetto di violenza o grave sfruttamento che sono in pericolo per avere collaborato o essersi sottratte ai condizionamenti dell’organizzazione criminale e partecipino ad un programma di assistenza e integrazione sociale; b) vittime di violenza domestica che denuncino l’autore del reato; c) particolare sfruttamento lavorativo su denuncia del lavoratore sfruttato che denunci il datore di lavoro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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