Reddito di Cittadinanza

Il reddito di Cittadinanza (RdC) è una misura pensata per le famiglie in difficoltà che mira al reinserimento al lavoro e all’inclusione sociale .Si tratta, in particolare di un beneficio economico che viene erogato mensilmente ed accreditato su una card  prepagata di colore giallo (Card Rdc), molto simile ad una postepay, che presenta un chip e le classiche 16 cifre con il logo del Circuito Mastercard. La Card non contiene, invece, il nome del titolare ma un numero seriale che identifica la famiglia destinataria, al fine di evitare discriminazioni. Il Beneficio viene rilasciato solo a  tutti gli aventi diritto che ne abbiano fatto richiesta.

Requisiti richiesti.

  • essere Cittadini Italiani, europei o stranieri lungo soggiornanti (permesso di soggiorno a tempo indeterminato) o ancora stranieri titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanenti,familiari di un cittadino italiano o dell’unione europea (es. la moglie giapponese di un italiano).
  • Avere la residenza in Italia da almeno 10 anni di cui gli ultimi 2 in via continuativa.
  • Modello Isee inferiore a 9.360 euro annui.
  • Patrimonio immobiliare posseduto (con esclusione della prima casa di abitazione) inferiore a 30 mila euro.
  • Patrimonio finanziario (conto in banca) non superiore ai 6 mila euro incrementabili per il numero di componenti il nucleo familiare e la presenza di persone con disabilità.
  • Reddito familiare inferiore ai 6mila euro annui
  • Per il possesso di beni durevoli, valgono le seguenti regole:
  • No agli autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta
  • No agli autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti
  • No ai motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti
  • Si agli autoveicoli e motoveicoli per persone disabili con agevolazione fiscale
  • No a navi e imbarcazioni da diporto.

Vengono esclusi dal beneficio quei nuclei familiari in cui siano presenti soggetti disoccupati che, negli ultimi 12 mesi dalla domanda, hanno presentato dimissioni volontarie, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa.

Diverse sono le modalità per presentare la domanda e fruire del sostegno economico.

La richiesta può essere presentata:

  • In modalità cartacea, presso gli Uffici postali, compilando un modulo predisposto dall’Inps ogni 6 del mese. La domanda viene  inserita  subito nel portale del Ministero del Lavoro dall’operatore di sportello di Poste.
  • On-line, sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al link www.redditodicittadinanza.gov.it tramite le credenziali SPID (informazioni sul
  • presso i CAF (Centri di Assistenza Fiscale).

Circa la documentazione da presentare occorre solamente la Dichiarazione Sostutitiva Unica (DSU) ai fini Isee.

Una volta presentata la richiesta è necessario attendere la risposta la risposta dell’Inps che, effettuate le opportune verifiche entro 5 gg.) , invierà una comunicazione di accoglimento o rigetto tramite mail e/o sms ai recapiti che il richiedente ha indicato sul modello della domanda.

In caso di accoglimento della richiesta l’Inps comunicherà a Poste Italiane l’eventuale importo da accreditare sulla Card prepagata, specificando la quota prelevabile in contanti. Poste Italiane, comunicherà il giorno in cui è fissato l’appuntamento per andare a ritirare la card e il relativo Pin. La carta è intestata al richiedente e non è possibile avere più carte).

Entro i successivi 30 giorni dalla mail o da sms di Inps che comunica l’accoglimento della domanda, tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare ammesso al Reddito di Cittadinanza devono rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), un Patto di lavoro e, qualora non ci siano persone collocabili si deve sottoscrivere il Patto di Inclusione sociale. La DID può essere resa: a) Presso i centri per l’impiego

  1. b) Presso i Patronati convenzionati con l’ANPAL
  2. c) Sulla piattaforma digitale dell’ANPAL (SIUPL)
  3. d) Presso i Servizi sociali del Comune per il patto di inclusione sociale

Sono esclusi dalla presentazione della DID oltre ai minorenni, i soggetti di oltre 65 anni di età e i soggetti con disabilità, i soggetti già occupati o frequentano un regolare corso di studi o di formazione.

La quota di cui potrà beneficiare l’avente diritto viene ripartita in parte come componente  ad integrazione del reddito familiare (fino ad un massimo di 6.000 euro annui in caso di Reddito di cittadinanza) e parte come contributo per l’affitto (non può essere superiore a 3.360 euro annui pari a 280 euro mensili) o per il mutuo, è al (massimo pari a 150 euro mensili) entrambe calcolate dalla procedura Inps sulla base delle informazioni rilevate dall’ISEE e presenti nel modello di domanda.

La carta Rdc si può utilizzare per (Elenco non esaustivo):

  • fare alcune spese di beni di consumo
  • pagare utenze
  • prelevare mensilmente contanti pari a 100 euro moltiplicati per la co- siddetta ”scala di equivalenza” che è un parametro in base al numero e alla tipologia dei componenti la famiglia (es. se il parametro della scala di equivalenza è pari a 2,1 il massimo che si può prelevare è 210 euro)
  • effettuare un solo bonifico mensile per il pagamento del canone di locazione della casa di abitazione del nucleo familiare
  • effettuare un solo bonifico mensile per il pagamento della rata del mutuo della casa di abitazione del nucleo.

La Carta Rdc non si può , invece, utilizzare per giochi che prevedono vincite in denaro.

Il beneficio del Rdc è riconosciuto per la durata di 18 mesi. Può essere rinnovato per ulteriori 18 mesi previa sospensione dell’erogazione del beneficio di un mese prima di ciascun rinnovo. Vi sono determinati casi in cui il beneficio si decade dal diritto al sostegno economico o può essere ridotto:

  • Uno dei componenti del nucleo familiare non effettua la immediata disponibilità al lavoro o non sottoscrive il Patto per il lavoro;
  • Uno dei componenti del nucleo familiare non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
  • Si decade dal diritto quando chi ha presentato la domanda non aderisce ai progetti utili alla collettività,nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
  • ) non viene accettata almeno una di 3 offerte di lavoro congrue, oppure in caso di rinnovo non accetta la prima offerta di lavoro congrua o non comunica l’eventuale variazione della condizione occupazionale;
  • Vengono effettuate dichiarazioni false producendo un beneficio economico di RdC maggiore;
  • Non viene presentata la DSU aggiornata (entro 2 mesi dalla variaizone) in caso di variazione del nucleo familiare (deve essere anche ripresentata la domanda);
  • Venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, chi è intento a svolgere attività di lavoro dipendente o attività di lavoro autonomo, senza averlo comunicato.

Per il mancato rispetto delle condizioni sono previste delle sanzioni che, nei casi più gravi, sono di carattere penale e comportano la reclusione fino a 6 anni e ovviamente la revoca immediata del Rdc e della Pdc, con anche l’obbligo di restituire tutto l’importo percepito. Tali più gravi fattispecie riguardano coloro che rendono dichiarazioni false o utilizzano documenti falsi, attestando cose non vere ovvero omettendo informazioni dovute

 

  • È punito con la reclusione da 1 a 3 anni, colui che non comunica le variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni che potrebbero comportare la revoca del beneficio ovvero la sua riduzione
  • Nel caso di condanna definitiva il beneficiario sarà tenuto alla restituzione di tutto quanto percepito indebitamente e non potrà essere nuovamente ammesso al beneficio se non prima di dieci anni dalla condanna
  • Se l’INPS accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e informazioni dichiarate revoca immediatamente il beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di tutto quanto indebitamente ha percepito.

 

Il sussidio economico del RdC è compatibile con il godimento della Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) e cumulabile con il REIS (Reddito di inclusione Sociale) o qualora uno o più componenti siano percettori delle prestazioni destinate agli invalidi civili. In tal caso Rdc/Pdc integrano nei limiti della soglia l’importo di tali prestazioni.

Si può percepire il RdC anche qualora tutti i suoi componenti siano lavoratori (autonomi o subordinati).

Tuttavia, in caso di attività lavorativa di uno o più componenti, se l’attività subordinata è iniziata nell’anno 2017, nell’anno 2018, ovvero nei primi mesi del 2019 ed è in corso al momento di presentazione della domanda, occorre compilare il modello Rdc/Pdc–Com, recandosi ai CAF convenzionati con le proprie credenziali, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Se, invece, l’attività lavorativa subordinata è iniziata dopo la presentazione della domanda di Rdc, e cioè nel corso di godimento del beneficio, le variazioni devono essere comunicate all’Inps che valuterà le condizioni per la permanenza del beneficio.

La comunicazione relativa alla variazione ed il relativo reddito viene inoltrata ad Inps recandosi di persona ai Centri per l’impiego ovvero, quando sarà istituita, attraverso la Piattaforma “SIUPL” entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.

Le imprese che assumono un beneficiario di Rdc nei primi 18 mesi di fruizione del beneficio ottengono un incentivo sotto forma di esonero contributivo non inferiore a 5 mesi e con un massimale di 780 euro mensili.

Il patto di lavoro obbliga il richiedente a registrarsi sulla piattaforma web e alla consultazione quotidiana per rispondere alle offerte di lavoro che sono:

  • Proposte entro 250km nei primi 18 mesi
  • In tutta Italia dopo 18 mesi

 

FAQ

Che Cos’è?

Quali i requisiti per presentare la Domanda?

Chi non può presentare domanda?

Come presentare la domanda?

Quali documenti allegare alla domanda?

Cosa fare dopo aver presentato la domanda?

Qual è l’importo del beneficio?

Quali spese si possono effettuare?

Per quanto tempo viene erogato il beneficio?

In quali casi si perde il diritto al beneficio?

Il RdC è compatibile con attività lavorativa subordinata o autonoma?

Sono previste agevolazioni per le imprese che assumono beneficiari di RdC?

Il Rdc è compatibile con la NASPI?

Il RdC è compatibile con il REIS?

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