Tipologie di permessi di soggiorno rilasciabili ai MSNA

Prima del decreto Salvini era prevista la protezione umanitaria tale per cui la maggior parte dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo ne facevano richiesta. Nel caso in cui il MSNA riceva il diniego prima del compimento dei 18 anni, potrà ottenere il permesso di soggiorno per minore età e, ove soddisfi determinati requisiti, potrà poi convertirlo alla maggiore età in permesso per studio, lavoro o attesa occupazione ai sensi dell’art. 32 d.lgs. 286/98.

Se invece la domanda di protezione internazionale viene rigettata dopo il compimento dei 18 anni, la maggior parte delle Questure non consentono al neomaggiorenne di richiedere un permesso di soggiorno per studio, lavoro o attesa occupazione ai sensi dell’art. 32, anche qualora soddisfi i requisiti richiesti.

Permesso di soggiorno per motivi umanitari

E’ un titolo di soggiorno che lo Stato Italiano rilascia per gravi motivi di carattere umanitario. Alla sua scadenza è convertibile o prima della sua scadenza, è convertibile in permesso di lavoro subordinato se ricorrono due condizioni:

  • Ha un contratto di lavoro autonomo oppure ha i requisiti per il permesso di soggiorno per lavoro autonomo
  • Ha il passaporto o documento equipollente in corso di validità.

Se alla scadenza il permesso di soggiorno per motivi umanitari non è convertito per lavoro , la questura interpella la commissione territoriale che valuta se sussiste o no il rischio di persecuzione o di tortura. In caso positivo viene rilasciato un permesso di soggiorno per “protezione speciale”, che non può essere convertito in permesso per lavoro, neanche se il titolare ha un contratto di lavoro; in caso negativo viene dato un diniego a rilascio del permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha validità di due anni. Se il minore ha ottenuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari in prossimità del compimento della maggiore età, allora avrà due anni di tempo per trovare lavoro. Nell’ipotesi in cui il minori rinunci al permesso di soggiorno per motivi umanitari e chieda un permesso per minore età, al compimento dei 18 anni otterrà un permesso per attesa occupazione della durata di un anno che alla scadenza non potrà essere rinnovato se il neomaggiorenne non avrà un lavoro.

Permesso di soggiorno per motivi familiari o affidamento

Presupposto per il rilascio è la convivenza; pertanto se il minore non è convivente potrà ottenere un permesso per minore età. Viene rilasciato al minore che:

  • è sottoposto alla tutela di un cittadino italiano o di un cittadino straniero regolarmente soggiornante e convivente con il tutore,
  • è affidato a un cittadino italiano o a un cittadino straniero regolarmente soggiornante, ai sensi dell’art. 4 della legge 184/83
  • è affidato “di fatto” a parente entro il quarto grado (fratello/sorella, nonno/a, zio/zia, cugino/a) ai sensi dell’art. 9, c. 4 della legge 184/83. In questo caso non è necessaria la formalizzazione.

L’affidamento può essere sia quello consensuale che viene disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice tutelare, sia l’affidamento giudiziale che, invece, viene disposto dal Tribunale per i minorenni.

Sono previsti dei documenti da allegare alla domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari:

  • documenti relativi alla tutela, all’affidamento, alla parentela e alla convivenza;
  • documenti riguardanti la regolarità del soggiorno o la cittadinanza italiana del tutore o affidatario.

Al compimento della maggiore età questo permesso di soggiorno potrà essere convertito in permesso di soggiorno per di attesa occupazione, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura: non è necessaria la permanenza di tre anni in Italia. Né la partecipazione ad un progetto di integrazione per due anni. Per i minori stranieri affidati a parenti entro il quarto grado non è necessario il parere della DG Immigrazione per la conversione di cui sopra.

Prima del compimento dei 18 anni il permesso per motivi familiari può essere convertito anche in permesso per studio o attesa occupazione,  nel caso in cui alla scadenza l’interessato non abbia un contratto di lavoro.

Nel caso di permesso di soggiorno per affidamento il Tribunale per i minorenni può disporre che il neomaggiorenne possa essere affidato ai servizi sociali fino al massimo al compimento del 21esimo anno di età. Si parla, in tal caso, di Prosieguo Amministrativo. Quest’ultimo presuppone che il MSNA pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessiti di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all’autonomia.

La richiesta di prosieguo amministrativo deve essere presentata al Tribunale per i minorenni, prima del compimento dei 18 anni dai servizi sociali o dal tutore. In caso di rifiuto da parte di questi soggetti il minore, rappresentato da un avvocato, dagli operatori del centro di accoglienza o da organizzazioni di tutela dei minori può rivolgersi direttamente al Tribunale per i minorenni. Alla domanda è opportuno allegare una relazione dei servizi sociali nonché la documentazione relativa il percorso di inserimento sociale seguito dal minore e in corso.

Permesso di soggiorno per cure mediche.

Nuova tipologia di permesso di soggiorno prevista dal d.l. 113/18 viene rilasciato ai cittadini stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. La validità di suddetto permesso è commisurata al tempo certificato dai sanitari, comunque non superiore ad un anno, ed è rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente certificate. Viene richiesto al questore e non è necessario presentare domanda di protezione internazionale. Mancando una regolamentazione in tal senso è incerto se il permesso di soggiorno per cure mediche consenta lo svolgimento di attività lavorativa ed è altresì incerto se sia convertibile in permesso di lavoro

Permessi per casi speciali i ex art. 18, co. 1 e 6 d.lgs. 286/98

Il presupposto per il rilascio di questa tipologia di permesso di soggiorno è la violazione dei diritti dei minori che, in determinate circostanze, possono rappresentare forme di persecuzione contro l’infanzia e l’adolescenza . sono considerate forme di persecuzione contro l’infanzia:

  • la tratta di minori, ovvero qualsiasi forma di arruolamento, trasporto, trasferimento, ospitalità o accoglienza di minori a fini di sfruttamento sessuale o altro tipo di sfruttamento;
  • la schiavitù, il lavoro minorile vincolato alla restituzione di un debito e altri tipi di lavoro forzato (ad es. minori che studiano e vivono in scuole religiose e sono costretti a mendicare), nonché l’impiego di minori al fine di prostituzione, pornografia e attività illecite, quali ad es. il traffico di stupefacenti, o ancora il lavoro pericoloso che metta a rischio la salute fisica e/o mentale del minore e la sua crescita (es. lavori svolti in ambiente insalubre, con orari prolungati );
  • aver vissuto nel proprio Paese come minore di strada;
  • la mutilazione genitale femminile;
  • minori apolidi;
  • minori affetti da HIV/AIDS o disabili;
  • l’arruolamento minorile
  • la violenza domestica;
  • matrimoni forzati o precoci;
  • violazioni di diritti economici e sociali fondamentali, tali da minacciare lo sviluppo e la sopravvivenza del minore

Il permesso di soggiorno per casi speciali è rinnovabile e convertibile in permesso per studio/lavoro se ha il passaporto e studio/lavoro

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